Page 10 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
                      attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
                      gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
                      regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
                      finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
                      ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
                      garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
                      delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
                      locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
                          12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
                      autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
                      decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
                      mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
                      iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
                      nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
                      capitale "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
                      Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
                      allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
                      relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
                      delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
                      decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                          13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
                      Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
                      il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
                      dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
                      Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
                      regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
                      stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
                      assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
                      dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
                      o nella carta nazionale dei servizi  di  cui  all'art.  52,
                      comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
                          13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
                      anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
                      dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
                      400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
                      risorse di cui al comma 12.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
                      legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
                      modificazioni, come modificato dalla presente legge:
                          «Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
                      prestazioni  assistenziali).  -  1.  Il  rapporto  tra   il
                      Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
                      e i pediatri di libera scelta e' disciplinato  da  apposite
                      convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
                      collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
                      9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,   con   le
                      organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
                      rappresentative in campo nazionale.  La  rappresentativita'
                      delle organizzazioni sindacali e' basata sulla  consistenza
                      associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
                      principi:
                            0a)  prevedere  che  le  attivita'  e   le   funzioni
                      disciplinate  dall'accordo   collettivo   nazionale   siano
                      individuate tra quelle previste nei livelli  essenziali  di
                      assistenza di cui all'art. 1, comma  2,  nei  limiti  delle
                      disponibilita'   finanziarie   complessive   del   Servizio
                      sanitario nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
                      singole regioni con riguardo ai livelli  di  assistenza  ed
                      alla relativa copertura economica  a  carico  del  bilancio
                      regionale;
                            a) prevedere che la scelta del medico e'  liberamente
                      effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
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