Page 6 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
                      modalita' della trasmissione telematica.
                          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
                      collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
                      aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
                      istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
                      policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
                      pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
                      ambulatoriale,  delle  strutture  per  l'erogazione   delle
                      prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
                      integrativa e degli altri presidi e  strutture  accreditati
                      per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
                      denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
                      erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
                      dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
                      pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
                      parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
                      certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
                      erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
                      informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
                      trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
                      parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
                      di trasmissione dei dati predetti.
                          5-bis. Per le finalita' di cui al comma  1,  a  partire
                      dal 1° luglio 2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
                      finanze rende  disponibile  il  collegamento  in  rete  dei
                      medici del SSN di cui  al  comma  2,  in  conformita'  alle
                      regole  tecniche  concernenti  il   Sistema   pubblico   di
                      connettivita'  ed   avvalendosi,   ove   possibile,   delle
                      infrastrutture regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
                      telematica   dei   dati   delle   ricette   al    Ministero
                      dell'economia e delle finanze  e  delle  certificazioni  di
                      malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art.  1,
                      comma 149, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Con
                      decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
                      Ministro delegato per le riforme  e  le  innovazioni  nella
                      pubblica amministrazione, da emanare, entro  il  30  aprile
                      2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
                      cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
                      successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
                      dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
                      della salute e  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
                      previo parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
                      personali, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
                      tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
                      di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti  i
                      dati  di  cui  al  presente  comma  e   le   modalita'   di
                      trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
                      nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
                      e' reso entro il 31 marzo 2007; in  mancanza,  il  predetto
                      decreto puo'  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o  piu'
                      decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
                      concerto con il Ministro  della  salute,  sono  emanate  le
                      ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
                          5-ter. Per la trasmissione telematica  dei  dati  delle
                      ricette di cui al comma 5-bis, con  decreto  del  Ministero
                      dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
                      della salute, e' definito un contributo da  riconoscere  ai
                      medici convenzionati con  il  SSN,  per  l'anno  2008,  nei
                      limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
                      utilizzando le risorse di cui al comma 12.
                          6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
                      effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
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