Page 5 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
                      adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
                      Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  per
                      l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
                      Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
                      finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
                      TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
                      titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
                      richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
                      quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
                      caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
                      barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
                      necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
                      Servizio sanitario nazionale (SSN).
                          1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
                      la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
                      tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
                      31 marzo 2006.
                          2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
                      concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
                      dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
                      standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
                      cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
                      sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
                      autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
                      a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
                      provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
                      medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
                      prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
                      custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
                      fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
                          3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
                      filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
                      11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
                      dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
                      per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
                      disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
                      sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
                      progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
                      barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
                      ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
                      tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30
                      giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
                      caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
                      riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
                      degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
                      dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
                      integrativa. Nella compilazione  della  ricetta  e'  sempre
                      riportato il solo codice fiscale dell'assistito,  in  luogo
                      del codice sanitario.
                          4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
                      e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
                      e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
                      universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
                      cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
                      necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
                      dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
                      il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
                      effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
                      laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
                      sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
                      della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
                      ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
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