Page 13 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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interesse;
                            i)   regolare   la    partecipazione    dei    medici
                      convenzionati a societa', anche cooperative, anche al  fine
                      di prevenire l'emergere di conflitti di  interesse  con  le
                      funzioni  attribuite  agli  stessi  medici   dai   rapporti
                      convenzionali in atto;
                            l) prevedere la possibilita' di  stabilire  specifici
                      accordi con i medici gia' titolari di convenzione  operanti
                      in forma associata, secondo  modalita'  e  in  funzione  di
                      specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
                            m) prevedere le  modalita'  con  cui  la  convenzione
                      possa   essere   sospesa,   qualora    nell'ambito    della
                      integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
                      di libera  scelta  nella  organizzazione  distrettuale,  le
                      unita'  sanitarie  locali  attribuiscano  a   tali   medici
                      l'incarico di direttore  di  distretto  o  altri  incarichi
                      temporanei  ritenuti  inconciliabili  con  il  mantenimento
                      della convenzione;
                            m-bis)       promuovere       la       collaborazione
                      interprofessionale dei medici di medicina  generale  e  dei
                      pediatri di libera scelta con i farmacisti  delle  farmacie
                      pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
                      sanitario nazionale, in riferimento  alle  disposizioni  di
                      cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al
                      relativo decreto legislativo di attuazione;
                            m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria  dei  medici
                      all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
                      da ciascuna  regione,  al  Sistema  informativo  nazionale,
                      compresi gli aspetti  relativi  al  sistema  della  tessera
                      sanitaria,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  50   del
                      decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
                      successive modificazioni, nonche' la partecipazione  attiva
                      all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
                      delle ricette mediche.
                          - Si riporta il  testo  degli  articoli  21  e  30  del
                      decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
                      della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
                      dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
                      certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
                      98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
                      93/16/CE):
                          «Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
                      chirurgo di  medicina  generale  nell'ambito  del  Servizio
                      sanitario nazionale e' necessario il possesso  del  diploma
                      di formazione specifica in medicina generale fermo restando
                      la validita' degli attestati gia' rilasciati ai  sensi  del
                      decreto del Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il
                      Ministro  della  pubblica  istruzione  10   ottobre   1988,
                      pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
                      italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e  del
                      decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
                          «Art. 30. - 1. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.
                      21, hanno diritto ad esercitare  l'attivita'  professionale
                      in  qualita'  di  medico  di  medicina  generale  i  medici
                      chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31
                      dicembre 1994.
                          2. Detto diritto e' esteso ai medici  cittadini  di  un
                      Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai
                      sensi della legge 22 maggio  1978,  n.  217,  e  che  erano
                      titolari, alla data del 31 dicembre  1996  di  un  rapporto
                      convenzionale  per  l'attivita'  di  medico   in   medicina
                      generale.
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