Page 14 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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3. I medici di  cui  ai  commi  1  e  2  che  intendono
                      esercitare l'attivita' professionale in qualita' di  medico
                      di medicina generale  nel  regime  nazionale  di  sicurezza
                      sociale di uno dei Paesi membri, anche se non  in  possesso
                      di una formazione specifica in  medicina  generale,  devono
                      chiedere il rilascio del relativo attestato  al  competente
                      ordine   provinciale   dei   medici    chirurghi,    previa
                      presentazione della documentazione comprovante  il  diritto
                      acquisito.
                          4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente
                      per l'iscrizione  provvede  alla  relativa  annotazione  ai
                      sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del  Presidente
                      della Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  al  fine  del
                      rilascio degli attestati di cui al comma 3.».
                          - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge  6
                      luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla
                      legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni  urgenti  per  la
                      revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
                      ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
                      delle  imprese  del  settore  bancario),  come   modificato
                      dall'art. 2-bis della presente legge:
                          «Art. 15 (Disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio  del
                      settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
                      farmaceutica).  -  1.  Ferma  restando  l'efficacia   delle
                      disposizioni vigenti in materia di  piani  di  rientro  dai
                      disavanzi sanitari di cui all'art. 2, commi  da  75  a  96,
                      della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di  garantire
                      il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
                      degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza  nell'uso
                      delle   risorse   destinate   al   settore   sanitario    e
                      l'appropriatezza    nell'erogazione    delle    prestazioni
                      sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al  presente
                      articolo.
                          2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
                      presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle  farmacie
                      convenzionate ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6
                      dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010
                      n. 122, e' rideterminato al  valore  del  2,25  per  cento.
                      Limitatamente al periodo decorrente dalla data  di  entrata
                      in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,
                      l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
                      alle Regioni ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del  comma  6
                      dell'art. 11 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
                      convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.   122,   e'
                      rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno  2012
                      l'onere a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
                      l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui  all'art.  5
                      del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge  29  novembre  2007,  n.  222  e
                      successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
                      13,1 per  cento.  In  caso  di  sforamento  di  tale  tetto
                      continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
                      di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge  1°  ottobre
                      2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
                      novembre 2007, n. 222. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,
                      l'attuale   sistema   di   remunerazione   della    filiera
                      distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo  metodo,
                      definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
                      con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
                      intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
                      lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
                      Bolzano, sulla base di un accordo tra  le  associazioni  di
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