Page 15 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
                      del farmaco per gli aspetti di  competenza  della  medesima
                      Agenzia, da emanare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
                      entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
                      decreto,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  comma  6-bis
                      dell'art. 11  del  decreto-legge  31  marzo  2010,  n.  78,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
                      n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini  di  cui
                      al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
                      della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
                      delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
                      permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
                      province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le
                      Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata  in
                      vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di  avere
                      efficacia   le   vigenti   disposizioni    che    prevedono
                      l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto  alle
                      farmacie per le erogazioni in regime di Servizio  sanitario
                      nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
                      di remunerazione e'  riferita  ai  margini  vigenti  al  30
                      giugno  2012.  In  ogni  caso   dovra'   essere   garantita
                      l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
                          3. A decorrere dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del
                      Servizio sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica
                      territoriale,  di  cui  all'art.  5  del  decreto-legge  1°
                      ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
                      legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,
                      e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
                      degli importi corrisposti dal cittadino per  l'acquisto  di
                      farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
                      stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'art. 11,
                      comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
                      convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
                      n. 122. In caso di sforamento di tale tetto  continuano  ad
                      applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
                      cui all'art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
                      convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
                      2007, n. 222. A decorrere  dall'anno  2013,  gli  eventuali
                      importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
                      alle regioni, per il 25%, in  proporzione  allo  sforamento
                      del tetto  registrato  nelle  singole  regioni  e,  per  il
                      residuo 75%, in base alla quota di  accesso  delle  singole
                      regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
                      disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
                      nazionale.
                          4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa
                      farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5,  comma  5,  del
                      decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
                      modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.  222,  e'
                      rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
                      le disposizioni dei commi da 5 a 10.
                          5. Il tetto di cui al comma 4  e'  calcolato  al  netto
                      della spesa per i farmaci  di  classe  A  in  distribuzione
                      diretta e distribuzione per conto, nonche' al  netto  della
                      spesa per i vaccini, per i medicinali di cui  alle  lettere
                      c) e c-bis) dell'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre
                      1993,  n.  537   e   successive   modificazioni,   per   le
                      preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate   nelle
                      farmacie ospedaliere, per  i  medicinali  esteri  e  per  i
                      plasmaderivati di produzione regionale.
                          6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al
                      netto delle seguenti somme:
                            a) somme versate dalle aziende farmaceutiche,  per  i
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