Page 7 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
                      comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
                      delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
                      stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
                      Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
                      disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
                      hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
                      l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
                      periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
                      medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
                      250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
                      compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
                      9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella
                      quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,
                      in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
                      installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il
                      credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
                      imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del
                      valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle
                      attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
                      cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,
                      di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
                      dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4
                      milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito
                      delle risorse di cui al comma 12.
                          7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
                      recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
                      otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
                      regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
                      dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
                      sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
                      All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
                      la prescrizione di prestazioni  specialistiche  ovvero  dei
                      dispositivi  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
                      integrativa, sono rilevati otticamente  i  codici  a  barre
                      relativi al  numero  progressivo  regionale  della  ricetta
                      nonche' il codice a barre della TS; sono comunque  rilevati
                      i dati relativi alla esenzione nonche'  inseriti  i  codici
                      del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero  i
                      codici del nomenclatore  delle  prestazioni  di  assistenza
                      protesica ovvero  i  codici  del  repertorio  dei  prodotti
                      erogati nell'ambito dell'assistenza  integrativa.  In  ogni
                      caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
                      codice  fiscale  del   titolare   della   TS   con   quello
                      dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di  assenza
                      del codice fiscale sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'
                      essere utilizzata, salvo che  il  costo  della  prestazione
                      venga pagato per intero. In caso di  utilizzazione  di  una
                      ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
                      codice fiscale dell'assistito e'  rilevato  dalla  ricetta.
                      Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
                      attuativo  del  comma   5   del   presente   articolo,   e'
                      riconosciuto per gli anni 2006 e 2007  un  contributo,  nei
                      limiti di 10 milioni di  euro,  da  definire  con  apposita
                      convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
                      il Ministero della salute e le  associazioni  di  categoria
                      interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
                      finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita
                      la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
                      regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
                      definite le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere  si
                      provvede utilizzando le risorse di  cui  al  comma  12.  Il
                      Ministero dell'economia  e  delle  finanze  puo'  prevedere
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