Page 4 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
P. 4

e procedure per valorizzare, ai fini della  formazione  specifica  in
            medicina  generale,  l'attivita'  remunerata  svolta  dai  medici  in
            formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e  della  medicina
            convenzionata.
              6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
            legge di conversione del presente  decreto  si  procede,  secondo  la
            normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali
            relativi alla disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
            generale, con i pediatri di  libera  scelta  e  con  gli  specialisti
            ambulatoriali ai contenuti dell'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
            legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del
            presente articolo, con particolare riguardo ai principi di  cui  alle
            lettere  b-bis),  b-ter),  b-quater),  b-quinquies),  b-sexies),  h),
            h-bis) e h-ter) del citato  articolo  8,  comma  1,  nel  limite  dei
            livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi  collettivi
            nazionali e nel rispetto dell'articolo  15,  comma  25,  del  decreto
            legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
            legge 7 agosto 2012, n. 135, e  delle  disposizioni  ivi  richiamate.
            Entro i successivi novanta  giorni,  senza  ulteriori  oneri  per  la
            finanza  pubblica,  sono  stipulati  i  relativi  accordi   regionali
            attuativi.
              7.Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il  Ministro
            della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
            dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni  e
            delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   nonche'   le
            organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  emana,  nelle
            more   della   conclusione   delle   trattative,   disposizioni   per
            l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal  medesimo
            comma 6. Tali disposizioni cessano di  avere  efficacia  a  decorrere
            dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
              8.  Per  comprovate  esigenze  di   riorganizzazione   della   rete
            assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15  del
            decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
            dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  regioni  possono  attuare,  ai
            sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
            previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei
            contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di  mobilita'  del
            personale dipendente dalle aziende sanitarie con  ricollocazione  del
            medesimo personale  presso  altre  aziende  sanitarie  della  regione
            situate  anche  al   di   fuori   dell'ambito   provinciale,   previo
            accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero  di  disponibilita'
            di posti per effetto della predetta riorganizzazione da  parte  delle
            aziende sanitarie.Le aziende sanitarie  non  possono  procedere  alla
            copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del
            completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui
            al presente comma.))


                                Riferimenti normativi

                          - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
                      settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
                      lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
                      pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
                      novembre 2003, n. 326:
                          «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
                      spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
                      prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
                      monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
                      delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
                      appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
                      l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
                      farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
   1   2   3   4   5   6   7   8   9