Page 3 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita'
            con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale
            e di servizi delle forme organizzative di  cui  alla  lettera  b-bis)
            sulla base di accordi regionali o aziendali;
              b-sexies) prevedere le modalita' attraverso  le  quali  le  aziende
            sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e
            nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e
            concordano i programmi di attivita' delle forme  aggregative  di  cui
            alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa
            programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
            del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera
            b-ter);
              b-septies)  prevedere  che  le  convenzioni  nazionali  definiscano
            standard relativi  all'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,
            all'accessibilita' ed alla continuita' delle  cure,  demandando  agli
            accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di
            percorsi applicativi;";
              c) la lettera e) e' abrogata;
              d) la lettera f) e' abrogata;
              e) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
              "f-bis) prevedere la  possibilita'  per  le  aziende  sanitarie  di
            stipulare  accordi   per   l'erogazione   di   specifiche   attivita'
            assistenziali,  con  particolare  riguardo  ai  pazienti  affetti  da
            patologia cronica, secondo  modalita'  e  in  funzione  di  obiettivi
            definiti in ambito regionale";
              f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
              "h) prevedere che l'accesso al  ruolo  unico  per  le  funzioni  di
            medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga
            attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente
            a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito
            nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso  medesimo
            sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di  cui
            all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  a
            quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo  30
            del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del  diploma
            e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede  di
            copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un  adeguato
            punteggio, che tenga conto anche dello  specifico  impegno  richiesto
            per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
              h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di  libera
            scelta  del  Servizio  sanitario  nazionale  avvenga  attraverso  una
            graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e
            secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell'ambito  degli  accordi
            regionali;
              h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle   funzioni   di   specialista
            ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie
            provinciali alle quali sia  consentito  l'accesso  esclusivamente  al
            professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla
            branca di interesse;";
              g) alla lettera i), le parole: "di  tali  medici"  sono  sostituite
            dalle seguenti: "dei medici convenzionati";
              h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
              "m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria  dei  medici  all'assetto
            organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,
            al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al
            sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito
            dall'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
            convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
            e  successive  modificazioni,  nonche'   la   partecipazione   attiva
            all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
            ricette mediche".
              5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri
            a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita',  criteri
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