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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158
            Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato  nella
            Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012,  n.  214),  coordinato  con  la
            legge di conversione 8  novembre  2012,  n.  189  (in  questo  stesso
            supplemento ordinario alla pag. 1),  recante:  «Disposizioni  urgenti
            per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
            tutela della salute.». (12A11988)


                                                              Capo I

                        Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e
                                                        sanitaria






            Avvertenza:
                Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
            della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
            disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
            decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
            ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
            1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
            unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
            del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
            di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
            trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
            degli atti legislativi qui riportati.
                Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
            con caratteri corsivi.
                Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
                A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
            del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
            conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
            pubblicazione.

                                           Art. 1

            (( Riordino dell'assistenza territoriale e  mobilita'  del  personale
                                   delle aziende sanitarie

              1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali
            di assistenza primaria promuovendo  l'integrazione  con  il  sociale,
            anche  con  riferimento  all'assistenza  domiciliare,  e  i   servizi
            ospedalieri, al fine di migliorare il  livello  di  efficienza  e  di
            capacita'  di  presa  in  carico  dei  cittadini,  secondo  modalita'
            operative  che  prevedono  forme   organizzative   monoprofessionali,
            denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono,  in
            forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali,  strumenti  di
            valutazione  della  qualita'  assistenziale,  linee  guida,  audit  e
            strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative  multiprofessionali,
            denominate  unita'  complesse  di  cure  primarie,  che  erogano,  in
            coerenza con la programmazione regionale,  prestazioni  assistenziali
            tramite il coordinamento  e  l'integrazione  dei  medici,delle  altre
            professionalita' convenzionate con il Servizio  sanitario  nazionale,
            degli infermieri, delleprofessionalita'  ostetrica,  tecniche,  della
            riabilitazione,  della  prevenzione  e  del   sociale   a   rilevanza
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