Page 20 - Decreto Balduzzi - Testo Coordinato del Decreto
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applicazione della presente disposizione, a  decorrere  dal
                      1° gennaio 2013 la individuazione  dei  dispositivi  medici
                      per le finalita' della presente disposizione e'  effettuata
                      dalla medesima  Agenzia  di  cui  all'art.  5  del  decreto
                      legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base  di  criteri
                      fissati con decreto del Ministro della salute, di  concerto
                      con   il   Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,
                      relativamente  a  parametri  di   qualita',   di   standard
                      tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more  della
                      predetta individuazione  resta  ferma  l'individuazione  di
                      dispositivi medici  eventualmente  gia'  operata  da  parte
                      della citata Agenzia.  Le  aziende  sanitarie  che  abbiano
                      proceduto  alla  rescissione  del  contratto,  nelle   more
                      dell'espletamento delle gare indette in sede  centralizzata
                      o aziendale, possono, al fine  di  assicurare  comunque  la
                      disponibilita'  dei  beni  e  servizi  indispensabili   per
                      garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
                      nuovi contratti accedendo a  convenzioni-quadro,  anche  di
                      altre regioni, o tramite affidamento diretto  a  condizioni
                      piu' convenienti in ampliamento di contratto  stipulato  da
                      altre  aziende  sanitarie  mediante  gare  di   appalto   o
                      forniture.»;
                            b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio  2012,
                      n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio
                      2012, n. 94, e' abrogato;
                            c)  sulla  base  e  nel   rispetto   degli   standard
                      qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
                      relativi all'assistenza ospedaliera fissati,  entro  il  31
                      ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi  dell'art.
                      1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  previa
                      intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
                      Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
                      Bolzano,   nonche'   tenendo    conto    della    mobilita'
                      interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
                      e di Bolzano adottano, nel rispetto della  riorganizzazione
                      di servizi distrettuali e delle cure  primarie  finalizzate
                      all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
                      standard europei, entro il 31 dicembre 2012,  provvedimenti
                      di riduzione dello standard  dei  posti  letto  ospedalieri
                      accreditati  ed  effettivamente  a  carico   del   servizio
                      sanitario regionale, ad un  livello  non  superiore  a  3,7
                      posti letto per mille abitanti, comprensivi  di  0,7  posti
                      letto  per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione  e  la
                      lungodegenza  post-acuzie,   adeguando   coerentemente   le
                      dotazioni organiche dei  presidi  ospedalieri  pubblici  ed
                      assumendo come riferimento  un  tasso  di  ospedalizzazione
                      pari a 160 per mille  abitanti  di  cui  il  25  per  cento
                      riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
                      a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
                      inferiore al 50 per cento del totale  dei  posti  letto  da
                      ridurre  ed  e'  conseguita  esclusivamente  attraverso  la
                      soppressione di unita' operative complesse.  Nelle  singole
                      regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
                      del  processo  di  riduzione  dei  posti  letto   e   delle
                      corrispondenti unita' operative complesse,  e'  sospeso  il
                      conferimento o il rinnovo di incarichi ai  sensi  dell'art.
                      15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
                      e successive modificazioni.  Nell'ambito  del  processo  di
                      riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
                      Bolzano   operano   una   verifica,   sotto   il    profilo
                      assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'   delle
                      piccole   strutture   ospedaliere   pubbliche,   anche   se
                      funzionalmente  e  amministrativamente  facenti  parte   di
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