Con l’entrata in vigore del Decreto dignità e del divieto di pubblicità dei giochi in esso contenuti scattano i primi verbali delle autorità.
Può un semplice post pubblicato su Facebook portare alla sanzione nei confronti di un operatore di gioco dal valore di ben 50mila euro? La risposta è sì. Il motivo è legato all’introduzione del ben noto divieto di pubblicità e promozione del gioco con vincita in denaro sancito dal decreto Dignità, in virtù del quale a partire da luglio del 2019 dovrà sparire ogni forma di pubblicità dei prodotti di gioco “di azzardo”, salvo le dovute eccezioni o specificazioni previste dall’Autorità garante delle Comunicazioni e indicate nelle linee guida pubblicate lo scorso 26 aprile 2019. Ma già a partire dallo scorso 13 luglio 2018 – ovvero, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge – il divieto era comunque vigente e, quindi, le comunicazioni esercitate in violazione della legge potevano (e dovevano) già essere punite con le sanzioni pecuniarie previste, in quanto il periodo di transazione di un anno valeva unicamente per i contratti pubblicitari già in essere alla data di emanazione del provvedimento, mentre ogni altra possibilità era da ritenere illeggittima fin da subito.
Non a caso, quando il periodo “transitorio” deve ancora concludersi, sono già scattati i primi verbali da parte delle autorità competenti contro presunte violazioni della legge che potrebbero portare all’erogazione delle primissime sanzioni da parte di Agcom. Anzi, a dire il vero, i primi verbali sono stati già redatti ancor prima della pubblicazione delle Linee Guida del Garante delle comunicazioni. E’ il caso, per esempio, di un operatore del gioco “terrestre” del centro Italia, che si è visto notificare un verbale dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza della sua città, nel quale viene riscontrata una presunta violazione delle legge che sancisce il divieto totale di pubblicità dei giochi d’azzardo, a causa di un post promozionale pubblicato sulla pagina ufficiale della società di gioco sul social network Facebook, con il quale si pubblicizzava una serata speciale organizzata all’interno della sala da gioco.
LA NOTIFICA DI AGCOM – Il verbale – neanche a dirlo – è scattato in seguito ad alcuni esposti e segnalazioni ricevuti dalla Guardia di Finanza con i quali veniva segnalata la violazione della legge e del divieto di pubblicità, come espressamente indicato nell’atto di contestazione. Lo stesso documento, oltre ad essere stato notificato al Nucleso speciale beni e servizi delle Fiamme Gialle, è stato inoltrato all’Autorità Garante nelle comunicazioni, quale autorità competente in materia e unico soggetto autorizzato all’erogazione delle sanzioni previste, la quale a sua volta ha richiesto al soggetto verbalizzato di inviare (entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della missiva) della documentazione con la quale “precisare i fatti segnalati nel verbale”, indicare su quali altri eventuali mezzi era stata eventualmente pubblicata la stessa promozione, chiarire se tali forme di pubblicità sono state effettuate in virtù di contratti in corso di esecuzione all’entrata in vigore del decreto dignità e di “indicare tutte le azioni intraprese per rispettare la normativa vigente e quelle che verranno adottate in seguito”. Oltre a fornire all’Autorità “ogni elemento utile per consentire l’esercizio dei propri poteri di vigilanza e sazione”, anche alla luce delle sopraggiunte Linee guida sulle modalità attuative del divieto. In assenza di tali chiarimenti – e, probabilmente, nel caso in cui le informazioni inviate non dovessere risultare convincenti – per l’operatore scatterà la sanzione di (almeno) 50mila euro. Per quanto assurdo possa sembrare, tenendo conto dell’oggetto della violazione, ovvero, un semplice post su un social letwork. Dura legge, ma è legge.
E ORA COSA ACCADE? – La palla, adesso, è in mano all’Autorità delle comunicazioni, chiamata a valutare le spiegazioni ricevute dall’operatore di gioco sotto accusa. Una decisione che si propone di interesse molto più generale rispetto a quello privato della singola azienda verbalizzata, in quanto destinata a fare giurisprudenza in un contesto ancora tutto da definire e delineare e attorno al quale sono al lavoro molteplici studi legali. E, soprattutto, sarà interessante capire anche se, nel caso di erogazione di una sanzione a danno dell’operatore, la stessa azione verrà replicata anche nei confronti del social network, tenendo conto che la legge prevede la co-responsabilità dell’operatore del gioco ma anche dell’Editore o titolare del mezzo in cui la pubblicità viene pubblicata.
Gioconews.it – 11/06/2019 – scritto da Ac